Le societa' a responsabilita' limitata sono societa' di capitale
per cui alle obbligazioni sociali risponde solo la societa'
con il suo patrimonio.
Il capitale sociale minimo e' di
diecimila euro suddiviso nelle quote di partecipazione dei soci.
L'assemblea dei soci nomina gli amministratori che hanno il
compito di amministrare la societa' secondo i poteri loro
conferiti.
Le societa' a responsabilita' limitata sono una tipica organizzazione
utilizzata in Italia per le aziende di media dimensione.
Gli articoli del codice civile che regolano le societa' a responsabilita' limitata fanno parte del libro quinto Del lavoro, Titolo V Delle società, Capo VII Della societa' a responsabilita' limitata. Nel seguito e' riportato un estratto di alcuni articoli del codice, che riguardano la societa' a responsabilita' limitata dal suo nascere all'eventuale termine. In molti casi il codice fa riferimento ad articoli riguardanti la societa' per azioni, cui si rimanda. Naturalmente non e' ragionevole riportare l'intero codice civile... tuttavia su Internet vi ne sono diversi (eg. altalex, lexscripta).
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall'articolo 2464,
o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo,
l`assemblea deve essere convocata dagli amministratori
con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni
prima dell`adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell`assemblea.
Se la quota è multipla di un euro (c.c.2474),
il socio ha diritto a un voto per ogni euro.
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, l`assemblea ordinaria delibera (c.c.2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l`assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo
l`amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a duecento milioni di lire [euro 103.291,38]
o se è stabilita nell`atto costitutivo.
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (c.c.2488), ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (c.c.2623).
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell`art. 2214, la società deve tenere:
I contratti tra la società e l`unico socio o le operazioni
a favore dell`unico socio devono,
anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all`art. 2475 bis,
essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell`art. 2490
o risultare da atto scritto.
Il bilancio deve essere redatto con l`osservanza
degli artt. da 2423 a 2431,
salvo quanto disposto dall`art. 2435 bis.
Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio,
con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell`assemblea.
Allo scioglimento (c.c.2711) e alla liquidazione della società
si applicano le disposizioni degli artt.
2448 e 2457.
La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori
è quella richiesta dall`art. 2486 per l`assemblea straordinaria.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata,
e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società,
indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato
di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato,
per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi,
fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro.
La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale
e per copertura di eventuali perdite.
Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Art. 2484 Convocazione dell`assemblea
Nella lettera devono essere indicati il giorno,
il luogo e l`ora dell`adunanza e l`elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Art. 2486 Deliberazioni dell`assemblea
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363,
2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e' consentita
l'emissione di obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Si applicano all`amministrazione della società gli artt. 2381, 2382,
2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma,
2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388,
2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394,
2395, 2396 e 2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
E` altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi
siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma
dell`art. 2435 bis.
L`obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,
due dei predetti limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397
e seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l`art. 2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
E` nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell`assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I crediti dell`unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti
della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Se esiste il collegio sindacale, si applica l`art. 2429.
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
In caso di insolvenza della società,
per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui
le quote sono appartenute ad un solo socio,
questi risponde illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico
di altra società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall`art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta
dall`art. 2475 bis.
Testo: La societa' a responsabilita' limitata
Data: 31 Gennaio 2003
Versione: 1.0.1 - 10 Febbraio 2003
Autore: mail@meo.bogliolo.name